Una mini-guida al matrimonio concordatario: cos'è e come funziona

Hai mai sentito parlare del matrimonio concordatorio? Scopriamo insieme perchè può essere interessante prenderlo in considerazione e tutti i documenti necessari!

Una mini-guida al matrimonio concordatario: cos'è e come funziona
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Il matrimonio concordatario è il matrimonio religioso che si svolge dinanzi al ministro di culto cattolico, ovvero il parroco di uno dei due sposi o un suo delegato, al quale la legge dello Stato, a partire dal 1929, in forza del Concordato lateranense stipulato tra lo Stato italiano e la Santa Sede, e poi con l’Accordo di revisione del Concordato lateranense (Accordi di Villa Madama) del 1984, riconosce gli stessi effetti del matrimonio civile, a condizione che il matrimonio celebrato dinanzi al ministro del culto cattolico e disciplinato dal diritto canonico (cioè dal diritto della Chiesa cattolica) sia trascritto nei registri dello stato civile.

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I futuri sposi devono rivolgersi al proprio parroco o al parroco della Chiesa dove hanno scelto di effettuare la celebrazione per fissare la Chiesa e la data delle nozze ed avviare le pratiche per il matrimonio.

Devono essere consegnati i seguenti documenti:

Documenti civili:

o certificati di nascita;
o certificati di residenza;
o certificati di cittadinanza;

Documenti religiosi:

o il certificato di Battesimo (che verrà rilasciato dalla parrocchia presso la quale si è stati battezzati);
o il certificato di Cresima (se non si fosse stati cresimanti è necessario provvedervi prima del matrimonio);
o il certificato di “Stato libero ecclesiastico”, tale certificato ha la funzione di attestare che il richiedente non abbia già in precedenza contratto matrimonio secondo il rito religioso. Tale documento può essere sostituito con un giuramento dell’interessato dinanzi al parroco;
o l’attestato di partecipazione al corso prematrimoniale;
o il nulla osta ecclesiastico: è un documento che va richiesto alla Curia nel caso in cui i coniugi vogliano contrarre matrimonio presso una parrocchia differente dalla propria o fuori dal Comune di residenza.

Per il matrimonio cattolico è previsto, dunque, un regime di doppia pubblicazione: il matrimonio dovrà essere preceduto dalle pubblicazioni civili presso la Casa Comunale previste dal codice civile e dalle pubblicazioni ecclesiastiche da affiggersi alle porte della casa parrocchiale (sia della parrocchia dello sposo che della sposa, se diverse) per 8 giorni comprese due domeniche. La celebrazione del matrimonio avviene secondo le norme del diritto canonico, quanto al requisito formale di manifestazione del consenso matrimoniale degli sposi.

SalvareFabrizio Russo Fotografo
Fabrizio Russo Fotografo

E’ necessaria la presenza di due testimoni per parte; laddove ve ne siano tre, un testimone non firmerà la copia dell’atto di matrimonio che viene trasmessa in Comune, ma solo quella che resta alla Chiesa.
Al termine della celebrazione il parroco ricorda agli sposi che il matrimonio produrrà effetti civili e dà loro lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi (artt. 143, 144, 147).
Subito dopo il matrimonio il parroco dovrà compilare l’atto di matrimonio in duplice originale, sottoscritto dal parroco stesso, dagli sposi e dai testimoni. Nell’atto di matrimonio il parroco indica le generalità complete degli sposi, l’indicazione del luogo e della data in cui è avvenuta al celebrazione e le generalità del parroco. Sull’atto di matrimonio contratto secondo il rito cattolico possono essere inserite anche le indicazioni dei coniugi consentite dalla legge civile, ovvero la scelta del regime matrimoniale
Il parroco deve, poi, trasmettere una copia dell’atto, nel termine di 5 giorni dalla celebrazione, all’ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il matrimonio affinché questi proceda alla sua trascrizione.

Ricevuto l’atto di matrimonio, l’ufficiale di stato civile dovrà trascriverlo negli appositi registri nelle 24 ore successive al ricevimento e ne comunicherà l’avvenuto adempimento al parroco. Se il matrimonio religioso non venisse trascritto nei registri civili resterebbe un atto religioso privo di effetti per l’ordinamento italiano. La trascrizione dell’atto non ha solo, dunque, una semplice funzione di pubblicità cd. dichiarativa, ma ha anche carattere costitutivo e cioè è fondamentale per la produzione degli effetti civili del matrimonio cattolico che vengono costituiti con effetto retroattivo, ovvero dal giorno della celebrazione.

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