Documenti per il matrimonio: la guida completa

Le pubblicazioni, i certificati da consegnare in Comune o al parroco, il corso prematrimoniale...da dove iniziare? Facciamo un po' di chiarezza!

Documenti per il matrimonio: la guida completa
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Ti vuoi sposare in Italia ma non sai quali sono i requisiti necessari? Hai iniziato ad organizzare il tuo matrimonio ma ti sei perso nella parte legale? Non preoccupatevi perché risolveremo tutti i vostri dubbi, sia che vi sposiate in chiesa o con rito civile. Anche se i matrimoni religiosi e civili sono diversi, entrambi hanno una base legale comune e necessitano di alcuni documenti. Tuttavia, ci sono documenti che differiscono tra i due tipi di celebrazione. Indipendentemente dal matrimonio che state organizzando, noi di Zankyou vi aiuteremo a fare un po’ di chiarezza su questo iter burocrtaico che precede la festa.

Indice:

  1. Chi può contrarre matrimonio? Requisiti per sposarsi
  2. Quanto tempo prima si fanno i documenti per il matrimonio?
  3. Documenti per matrimonio civile
  4. Documenti per matrimonio religioso
  5. Casi speciali 

1. Chi può contrarre matrimonio? Requisiti per sposarsi

  • Secondo il codice civile italiano il primo requisito per potersi sposare è la libertà di stato (art. 86 c.c.), cioè non può sposarsi chi è legato da un precedente matrimonio a meno che:
    – il precedente vincolo sia stato annullato;
    – il precedente vincolo risulti nullo;
    – il vincolo si sia sciolto per via del divorzio;
    – il coniuge sia morto.
  • Avere almeno 18 anni
  • Che non sussista incapacità di intendere e di volere di uno dei coniugi
  • Che non sussista tra i coniugi vincolo di parentela, affinità, adozione e affiliazione 

2.Quanto tempo prima si fanno i documenti per il matrimonio?

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La prima cosa da dire, sia se ti sposi in Comune o in Chiesa è che tutti i documenti hanno una validità di 6 mesi, quindi non vanno richiesti troppo presto (ma nemmeno troppo tardi!). Noi consigliamo di fare il tutto all’incirca tre mesi prima.

3.Documenti per matrimonio civile

Per quanto riguarda la burocrazia per il matrimonio civile ora con il sistema di autocertificazioni è un po’ più snella rispetto a quella per i matrimoni religiosi, ma vediamola nel dettaglio.

La prima cosa da fare è recarsi al proprio Comune di residenza con i propri documenti d’identità per richiedere le pubblicazioni.

Qui i promessi sposi dovranno sottoscrivere un modello di autocertificazione. La documentazione necessaria (certificato contestuale residenza, cittadinanza e stato libero), copia integrale dell’atto di nascita, copia integrale del precedente matrimonio (per i divorziati), copia integrale dell’atto di morte (per i vedovi), viene acquisita d’ufficio dall’Ufficio Matrimoni del Municipio di appartenenza di uno dei due futuri sposi.

il personale incaricato fisserà una data in cui i due soggetti dovranno presentarsi al fine di prestare la promessa di matrimonio. Il giorno del giuramento i futuri sposi, senza testimoni, di persona o per procura, si dovranno recare all’Ufficio Matrimoni del Municipio, per la firma del verbale.

L’ufficiale di stato civile, verificherà l’esattezza delle dichiarazioni rese, richiederà d’ufficio la certificazione necessaria, procederà quindi alla pubblicazione per otto giorni consecutivi. Ci si può sposare dal 4º al 180º giorno dopo.

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4. Documenti per matrimonio religioso

Il matrimonio religioso è l’unione tra coniugi dinanzi al ministro di un culto cattolico (il sacerdote) al quale la legge dello Stato, in forza del Concordato lateranense stipulato tra lo Stato italiano e la Santa Sede nel 1929, riconosce effetti civili qualora siano osservate determinate condizioni. Se il matrimonio viene, invece, celebrato dinanzi ad un ministro di un culto acattolico (e cioè non cattolico, come ad es. il culto ebraico, valdese, metodista), si parla di matrimonio acattolico. In questo articolo troverai tutta la informazione sui documenti per il matrimonio religioso.

Il corso prematrimoniale

Il primo adempimento da compiere è quello di partecipare ad corso prematrimoniale. I corsi prematrimoniali vengono organizzati generalmente dalle Parrocchie; si tratta di incontri in cui i futuri sposi riflettono, insieme al Parroco, sulla loro futura vita coniugale. L’obiettivo è quello di far acquisire una consapevolezza circa la scelta che i futuri sposi si stanno accingendo a compiere. Al termine del corso viene rilasciato un attestato di partecipazione e che verrà poi consegnato dai futuri sposi al proprio parroco nel momento in cui decidono di sposarsi.

I futuri sposi devono poi rivolgersi al proprio parroco per avviare le pratiche per il matrimonio.

Ecco i documenti che generalmente vengono richiesti dalle parrocchie per la pratica:

  • certificati di nascita;
  • certificati di stato civile;

Certificati religiosi:

  • il certificato di Battesimo (che verrà rilasciato dalla parrocchia presso la quale si è stati battezzati);
  • il certificato di Cresima (se non si fosse stati cresimanti è necessario provvedervi prima del matrimonio);
  • l’attestato di partecipazione al corso prematrimoniale;

L’incontro con il Parroco e le pubblicazioni

Dopo aver presentato tutti questi documenti i futuri sposi si devono recare presso il Parroco della Chiesa di appartenenza per avere un informale colloquio nel quale il Parroco accerterà che la volontà di contrarre il matrimonio è libera e non condizionata.  A questo punto si deve procedere alle pubblicazioni; nel caso di matrimonio religioso si parla di doppia pubblicazioni in quanto devono essere affisse sia presso la Casa Comunale sia presso le porte della casa parrocchiale (sia della parrocchia dello sposo che della sposa, se diverse). L’ufficiale di stato   civile, se ravvisa impedimenti alla celebrazione del matrimonio, può rifiutare le pubblicazioni; se, al   contrario non vi siano impedimenti, rilascia il certificato di nulla osta al matrimonio, ovvero un atto in cui l’ufficiale di stato civile dichiara che non ci sono cause che si oppongono alla celebrazione di un   matrimonio valido agli effetti civili.

Una volta ritirato il certificato di avvenute pubblicazioni, i futuri sposi devono portarlo dal parroco della Chiesa nella quale si celebreranno le nozze, il quale dopo un colloquio con i futuri sposi  rilascerà loro il documento del “consenso religioso”, confermando così la data del matrimonio.

La celebrazione del matrimonio avviene secondo le norme del diritto canonico con riferimento al requisito formale di manifestazione del consenso matrimoniale degli sposi.  È necessaria la presenza di due testimoni per parte; se gli sposi scelgono tre testimoni un testimone non firmerà la copia dell’atto di matrimonio che viene trasmessa in Comune, ma solo quella che resta alla Chiesa.  Al termine della celebrazione il parroco ricorda agli sposi che il matrimonio produrrà effetti civili e dà loro lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi (artt. 143,   144, 147).  Subito dopo il matrimonio il parroco dovrà compilare l’atto di matrimonio in duplice originale, sottoscritto dal parroco stesso, dagli sposi e dai testimoni. Nell’atto di matrimonio il parroco indica le generalità complete degli sposi, l’indicazione del luogo e della data in cui è avvenuta la celebrazione e le generalità del parroco. Sull’atto di matrimonio contratto secondo il rito cattolico può   essere inserito il regime patrimoniale scelto dai coniugi.

La trascrizione

Il parroco deve, poi, trasmettere una copia dell’atto, nel termine di 5 giorni dalla celebrazione, all’ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il matrimonio affinché questi proceda alla sua   trascrizione.  Ricevuto l’atto di matrimonio, l’ufficiale di stato civile dovrà trascriverlo negli appositi registri   nelle 24 ore successive al ricevimento e deve comunicare l’avvenuto adempimento al parroco. Se il   matrimonio religioso non venisse trascritto nei registri civili resterebbe un atto religioso privo di effetti per l’ordinamento italiano. La trascrizione dell’atto è, quindi, fondamentale per la produzione degli   effetti civili del matrimonio cattolico che vengono costituiti con effetto retroattivo, ovvero dal giorno della celebrazione.

Vi sono taluni casi in cui la legge prevede che il matrimonio concordatario non possa conseguire (o conseguire subito) gli effetti civili; in tali casi si parla di cause di intrascrivibilità, per cui il matrimonio non potrà essere trascritto, ovvero:

  • quando gli sposi non abbiano l’età che la legge civile richiede per la celebrazione (18 anni o 16 se autorizzati dal tribunale per i minorenni);
  • quando vi sia un impedimento inderogabile per la legge civile e cioè:
  • quando uno degli sposi è interdetto per infermità di mente;
  • quando tra gli sposi sussiste un altro matrimonio valido agli effetti civili;
  • quando sussistono impedimenti derivanti da delitto;
  • quando sussistono impedimenti derivanti da affinità in linea retta.

Tuttavia, anche in presenza di un impedimento inderogabile, il matrimonio può essere trascritto (e conseguire effetti civili) quando l’azione di nullità o di annullamento prevista dalla legge civile non possa essere più promossa. In assenza delle pubblicazioni, il matrimonio concordatario potrà comunque essere trascritto nei registri di stato civile, ma prima della trascrizione l’ufficiale di stato civile dovrà verificare l’inesistenza di impedimenti acquisendo i documenti necessari ed affiggendo un avviso contenente le generalità degli sposi, la data e il luogo in cui è avvenuta la celebrazione ed il nome del ministro di culto che ha celebrato. Questo avviso rimarrà affisso per 10 giorni consecutivi entro i quali possono essere fatte le opposizioni previste dal codice civile.

È consentito procedere alla trascrizione dell’atto di matrimonio dopo 5 giorni dal matrimonio solo:

  • se entrambi i coniugi lo richiedono o anche solo da uno di essi, ma con la conoscenza e senza l’opposizione dell’altro;
  • se gli sposi abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero (per la legge civile) dal momento della celebrazione a quello della richiesta di trascrizione.

6. Casi speciali

I cittadini stranieri, devono provvedere personalmente, ad ottenere nulla-osta al matrimonio o certificato di capacità matrimoniale presso la propria Ambasciata o il proprio Consolato con sede in Italia (la documentazione varia secondo il paese di provenienza) indipendentemente dal fatto che il matrimonio sia civile o religioso.

I cittadini extracomunitari devono inoltre provvedere alla legalizzazione della firma del Console sul nullaosta rilasciato. La legalizzazione viene effettuata presso la Prefettura di Roma.

Se non comprendono la lingua italiana, devono essere accompagnati da una persona che faccia loro da interprete.

Se uno dei due è italiano ma residente all’estero, deve avviare la pratica e la richiesta di pubblicazioni presso il Consolato Italiano nel paese di residenza. Per maggiori infirmazioni sull’iter burocratico dei residenti all’estero leggi il nostro articolo “come fare a sposarsi in Italia

Allora, cari sposini, avete già pronti tutti i documenti per coronare il vostro sogno d’amore? Allora tutto è pronto per  la cerimonia e per festeggiamenti!

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