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Matrimonio

Come fare se vuoi annullare il tuo matrimonio civile?

Con la speranza che non vi serva mai, ecco un articolo che approfondisce il tema dell'annullamento del matrimonio: cos'è, cosa comporta, quando richiederlo e come.

come annullare il matrionio civile

Con l’augurio che non vi serva mai, ecco un articolo che approfondisce il tema dell’annullamento del matrimonio civile: cos’è, cosa comporta, quando richiederlo e come. 

Per l’annullamento del matrimonio religioso il discorso è un po’ diverso, e bisogna rivolgersi alla Sacra Rota, puoi leggere il nostro articolo dedicato al tema.

Cos’è

L’annullamento del matrimonio dichiara l’unione non valida. Il matrimonio civile può essere impugnato con la richiesta di annullamento o di nullità solo se è stato celebrato in mancanza delle condizioni richieste dalle legge o in presenza di limiti o vizi; nel caso di matrimonio religioso (‘matrimonio canonico’) la Chiesa può aprire un’inchiesta e dichiarare che il matrimonio è stato nullo fin dall’inizio per la presenza di impedimenti, di consenso o per il non compimento di formalità religiose. In generale l’annullamento non può sciogliere un’unione valida, ma accertare che il matrimonio in oggetto non è mai stato valido.

Le condizioni 

I motivi per l’annullamento del matrimonio civile non sono gli stessi di quello canonico, approfondiamo quindi un caso alla volta: ecco quando il matrimonio civile risulta nullo secondo la legge.

  • Vincolo di matrimonio precedente: quando uno dei due coniugi era già sposato ad altra persona, con un’unione valida agli effetti civili.
  • Età: quando uno dei due coniugi è minorenne e non ha l’autorizzazione del Tribunale competente.
  • Violenza o timore: quando sussiste una condizione di violenza morale, fisica o di timore che induce uno dei due coniugi a dare il consenso (forzato) all’unione. È il caso di chi si sposa per sottrarsi a violenze, persecuzioni politiche o minacce gravi da parte dell’altro, nei confronti del futuro coniuge, dei suoi beni o della sua famiglia.
  • Errore: quando nel momento del matrimonio sussistono convinzioni erronee sull’identità e sulle qualità personali dell’altro coniuge. Se ad esempio uno dei due coniugi non rivela malattie fisiche o psichiche, condanne per delitti o stato di gravidanza con altra paternità, il matrimonio può essere impugnato.
  • Simulazione: i coniugi possono richiedere l’annullamento se al momento della celebrazione del matrimonio erano d’accordo di non adempiere ai doveri coniugali.

Nella maggior parte dei casi, la richiesta di annullamento non può essere avanzata se i coniugi hanno abitato insieme per 1 anno.

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Come richiederlo

Nel caso di matrimonio civile se è solo uno dei due coniugi a richiedere l’annullamento, dovrà notificare all’altro un atto di citazione e una richiesta di separazione temporanea; a decidere in materia è poi un giudice del tribunale dove ha residenza o domicilio il convenuto. I tempi si accorciano se la richiesta di annullamento avviene da parte di entrambi, si parla in questo caso di azione congiunta.

Cosa comporta

L’annullamento del matrimonio civile è molto simile negli effetti alla separazione: cessano lo stato di coniuge, la comunione legale e i diritti ereditari; i figli minori vengono affidati congiuntamente o in modo esclusivo rimanendo figli legittimi, tranne quelli nati durante un’unione non valida per bigamia o parentela tra i genitori, nota a entrambi i coniugi, che in questo caso assumono lo stato di figli naturali. Se nessuno dei coniugi era consapevole della causa di invalidità (buona fede), il giudice può stabilire che uno dei due corrisponda all’altro, in caso di necessità, un assegno di mantenimento per un periodo massimo di 3 anni. Se uno dei due coniugi era in malafede è tenuto a versare gli alimenti all’altro, a tempo illimitato se questi è in stato di bisogno.

La differenza sostanziale tra annullamento e separazione è quindi che nel primo caso l’unione non è mai stata valida e cancella ogni tipo di dovere nei confronti dell’ex coniuge. La sentenza ecclesiastica deve essere deliberata per essere efficace anche davanti allo Stato italiano e di tutti i Paesi dotati di un patto concordatario con la Chiesa, negli altri invece la sentenza non ha effetto civile.